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PENALE - Guida sotto effetto di droghe, per la condanna va dimostrato lo stato di alterazione

Corte di Cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 27 gennaio 2016 n. 3623. La Corte parte da un presupposto incontestabile: per poter configurare la guida sotto effetto di droghe, l'articolo 187 del Codice della strada richiede non solo che si trovi traccia di stupefacenti, ma anche che si dimostri l'alterazione psicofisica

CORTE DI CASSAZIONE - Sezione IV penale - Sentenza 27 gennaio 2016 n. 3623. Occorrono sempre una visita medica o una manovra particolarmente pericolosa per arrivare a una condanna per guida sotto l'effetto di droghe. Anche quando le analisi del sangue rilevano che nel corpo del conducente ci sono vari stupefacenti, oltre a una quantità di alcol doppia rispetto al consentito. E non ha importanza il fatto che l'interessato, guidando in queste condizioni, abbia provocato un incidente, se il comportamento alla base del sinistro è tale da poter essere ricondotto anche a semplice distrazione e non necessariamente a uno stato di alterazione psicofisica.

Possono apparire controcorrente queste conclusioni, cui porta la sentenza 3623, depositata ieri dalla Quarta sezione penale della Cassazione, su uno di quei tipici incidenti che suscitano allarme sociale: una collisione avvenuta in una notte del weekend per colpa di un guidatore ebbro e drogato. Una situazione che, se ci fossero state vittime e si fosse verificata tra qualche mese e non nel 2011, sarebbe rientrata nell'ambito del nuovo reato di omicidio stradale, che sta per essere approvato definitivamente dal Senato.

In realtà, la Corte parte da un presupposto incontestabile: per poter configurare la guida sotto effetto di droghe, l'articolo 187 del Codice della strada richiede non solo che si trovi traccia di stupefacenti, ma anche che si dimostri l'alterazione psicofisica. Una norma più garantista di quelle in vigore in altri Paesi e di quella italiana sull'alcol, basate sulla semplice presenza di determinate quantità di sostanza. Ma c'è un fondamento scientifico: le droghe restano nel corpo anche per mesi ma fanno effetto per molto meno tempo, per cui non è detto che chi ha le ha assunte sia necessariamente alterato.

Normalmente, quando si fanno test su guidatori, li si accompagna con visite mediche per certificare lo stato di alterazione. In mancanza, si può ricorrere ad altri elementi. Nel caso esaminato dalla Cassazione, non c'erano riscontri medici e l'elemento che aveva portato alla condanna nei due precedenti gradi di giudizio era il fatto di aver causato un incidente. Ma la Quarta sezione argomenta che questo di per sé non dimostra lo stato di alterazione: occorre approfondire le modalità di guida e del sinistro.

In questo caso, si trattava di uno stop non rispettato alle cinque del mattino. Una situazione che, secondo la Corte, potrebbe essere anche giustificata dalla fiducia che dall'incrocio non passassero altri veicoli, data l'ora. E in ogni caso può denotare anche trascuratezza nella guida, scarso rispetto delle norme o semplice distrazione. Quindi non ci sono segni inequivocabili di alterazione.

Per meglio chiarire, i giudici fanno qualche esempio di comportamento di guida che possa essere segno di alterazione: imboccare contromano un'autostrada o una strada a scorrimento veloce, tenere velocità elevatissime, effettuare inversioni di marcia e sorpassi particolarmente rischiosi. Nulla di tutto ciò, nel caso esaminato. Di qui il rinvio in Corte d'appello, per la parte relativa alla droga. Confermata solo la condanna per guida in stato di ebbrezza.

Fonte: Il Sole 24 Ore, 28 gennaio 2016



Ricordiamo l'importanza dell'annotazione dei sintomi del conducente nel verbale e dell'immediato riscontro dell'analisi tramite l'utilizzo del test rapido direttamente su strada, garanzia di totale tracciabilità per mezzo del nuovo, avanzato drogometro. Questo dispositivo costituisce infatti ulteriore prova a dimostrazione del reale e momentaneo stato di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti e/o psicotrope da parte del soggetto in esame.




 
 
 
 
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